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Alcune risorse utili per approfondire il tema della Residenza fiscale e domicilio fiscale, includono la normativa nazionale sulla residenza fiscale per le persone fisiche e le distinzioni tra residenza fiscale e cittadinanza. Siccome non esiste un residenziometro, molti fattori devono essere interpretati secondo i casi. Per questo, se hai o vuoi prendere la residenza fiscale all’estero è indispensabile l’ausilio di un esperto per poter capire come comportarti e non fare danni.
È importante non confondere residenza fiscale e cittadinanza. Ad esempio, uno straniero che risiede in Italia generalmente ha la residenza fiscale italiana, mentre un italiano che si trasferisce all’estero può perdere la residenza fiscale italiana a certe condizioni.
Inoltre, la residenza fiscale differisce dal domicilio fiscale. Mentre la residenza fiscale definisce lo Stato in cui una persona deve adempiere agli obblighi fiscali, il domicilio fiscale indica l’ufficio responsabile per le notifiche fiscali. Per i residenti, il domicilio fiscale corrisponde di solito al Comune di residenza anagrafica, ma può variare in base al luogo di attività principale. Per i non residenti, è il Comune dove si genera il maggior reddito. Per chi si trasferisce in Paesi con regimi fiscali privilegiati (black list), il domicilio fiscale rimane nel Comune dell’ultima residenza. Qualsiasi cambiamento del domicilio fiscale diventa effettivo 60 giorni dopo la sua occorrenza.
Nel caso della compilazione del quadro RW del modello REDDITI, utilizzato dai residenti fiscali italiani per dichiarare beni detenuti all’estero. Questa sezione del modello REDDITI è essenziale per monitorare e dichiarare gli asset detenuti all’estero.
Facciamo alcuni esempi di adempimenti secondo la residenza fiscale:
- Un tedesco residente in Italia e iscritto all’anagrafe in un comune italiano deve compilare il quadro RW per dichiarare una proprietà in Germania.
- Un italiano residente in Francia e iscritto all’AIRE, non essendo fiscalmente residente in Italia, non è obbligato a compilare il quadro RW per i beni in Francia o altrove.
- Un esempio è un cittadino spagnolo che risiede e lavora in Italia. Se questo individuo possiede investimenti o proprietà immobiliari in Spagna, sarà tenuto a riportare tali attività nel quadro RW, evidenziando l’importanza di questa sezione per i residenti fiscali in Italia che possiedono beni all’estero.
- Al contrario, un italiano che si è trasferito negli Stati Uniti e ha stabilito lì la sua residenza fiscale, non sarà tenuto a compilare il quadro RW per i suoi beni negli Stati Uniti. Questo perché, essendo iscritto all’AIRE come residente all’estero, ha perso la residenza fiscale italiana.
È importante notare che la residenza fiscale non è determinata esclusivamente dalla cittadinanza o dalla presenza fisica in un paese. Sono considerati altri fattori, come il luogo in cui una persona ha la maggior parte dei suoi interessi economici e personali, o il luogo in cui ha stabilito il suo domicilio fiscale. Questi criteri sono fondamentali per stabilire dove un individuo debba pagare le tasse sui suoi redditi globali.
Residenza fiscale vs domicilio fiscale
La distinzione tra residenza fiscale e domicilio fiscale è particolarmente rilevante in scenari di mobilità internazionale. Ad esempio, un italiano che lavora temporaneamente all’estero ma mantiene legami forti e continui con l’Italia, potrebbe ancora essere considerato fiscalmente residente in Italia. Questo dimostra come la residenza fiscale sia un concetto complesso, influenzato da una varietà di fattori che vanno oltre il semplice luogo di abitazione o cittadinanza.
A livello internazionale, il modello di convenzione dell’OCSE stabilisce criteri per determinare la residenza fiscale in caso di doppia residenza. Se una persona ha abitazioni permanenti in due stati, sarà considerata residente dello stato con cui ha relazioni personali ed economiche più strette.
In futuro, le modifiche proposte potrebbero cambiare i criteri di determinazione della residenza fiscale, trasformando l’iscrizione all’anagrafe in una presunzione legale relativa anziché in una prova assoluta di residenza in Italia. Queste modifiche mirano a identificare il domicilio come luogo principale delle relazioni personali e familiari, considerando anche le frazioni di giorno trascorse nel territorio.
Cosa stabilisce attualmente la legge su Residenza fiscale e Domicilio fiscale?
L’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) stabilisce i criteri per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche in Italia. Questa normativa comprende un criterio formale, basato sull’iscrizione all’anagrafe delle popolazioni residenti, e due criteri sostanziali: il domicilio e la residenza secondo l’articolo 43 del Codice Civile.
Secondo il Codice Civile, il domicilio è il luogo principale dove una persona gestisce i suoi affari e interessi, come definito nell’articolo 43, comma 1. La Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 3586 del 26 ottobre 1968 e n. 435 del 12 febbraio 1973, ha interpretato questi “affari e interessi” in senso ampio, includendo aspetti patrimoniali, economici, morali, sociali e familiari. Pertanto, la determinazione del domicilio deve considerare tutti gli elementi di fatto che indicano la presenza di tali rapporti in un determinato luogo.
La residenza, invece, è definita come il luogo di dimora abituale della persona. La Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 2561 del 29 aprile 1975 e n. 5292 delle Sezioni Unite del 28 ottobre 1985, ha chiarito che per “abitualità” non è necessaria la continuità o la definitività. Quindi, un soggetto può essere considerato residente anche se lavora o svolge attività fuori dal proprio comune o stato di residenza, a condizione che mantenga un’abitazione e intenda conservarla come centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Inoltre, l’articolo 2, comma 2-bis, del Tuir affronta la questione della residenza fittizia all’estero, specialmente nei paesi con fiscalità privilegiata. Secondo questa disposizione, i cittadini italiani che si trasferiscono in paradisi fiscali sono considerati residenti in Italia salvo prova contraria.