Come difendersi dagli abusi nei Consolati Italiani all’Estero?
13/03/2024Consulenza fiscale straordinaria
19/03/2024Il 1° giugno 2017 ha segnato l’attuazione di un trattato bilaterale tra Italia e Panama sulla doppia tassazione
Il trattato bilaterale tra Italia e Panama sulla doppia tassazione è mirato a eliminare la doppia tassazione sul reddito e a combattere l’evasione fiscale. Questo accordo, corredato da un protocollo supplementare, era stato siglato il 30 dicembre 2010 nelle città di Roma e Panama.
La ratifica del trattato bilaterale tra Italia e Panama sulla doppia tassazione da parte dell’Italia è avvenuta tramite la legge numero 208 del 3 novembre 2016, pubblicata ufficialmente il 21 novembre dello stesso anno.
Nonostante l’adesione a questo accordo, Panama figura ancora nell’elenco dei Paesi con regimi fiscali privilegiati, secondo quanto evidenziato dai decreti ministeriali legati alla legge di Stabilità del 2015.
Pertanto, restano applicabili nei confronti di Panama le misure di contrasto all’evasione previste per i paradisi fiscali, tra cui la presunzione di residenza fisica ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis del Tuir.
L’elemento chiave dell’accordo è l’articolo 25 e il punto 6 del protocollo aggiuntivo, che prevedono lo scambio di informazioni rilevanti per l’applicazione dell’accordo stesso o delle leggi fiscali nazionali, riflettendo gli standard più recenti dell’OCSE e ponendo fine al segreto bancario.
Queste disposizioni stabiliscono che le informazioni devono essere trattate con riservatezza e condivise solo con le autorità competenti e su richiesta specifica.
Infatti, l’articolo 25 stabilisce che lo scambio di informazioni non è automatico; lo Stato richiedente deve fornire dettagli specifici sulla persona e sul periodo di interesse, nonché sulla natura delle informazioni richieste.
L’articolo 28 introduce una clausola di limitazione dei benefici, impedendo l’abuso del trattato a fini elusivi, complementare alle normative antievasione nazionali.
Dal punto di vista dell’applicazione, la Convenzione riguarda sia le persone fisiche che le entità legali residenti in uno o entrambi gli Stati firmatari. Si applica a diverse categorie di imposte in Italia, incluse quelle sul reddito delle persone fisiche, delle società e l’IRAP.
Il trattato bilaterale tra Italia e Panama sulla doppia tassazione specifica anche il trattamento fiscale di varie forme di reddito, come quelli immobiliari, d’impresa, e derivanti dalla navigazione marittima e aerea, oltre ai dividendi, interessi, canoni e plusvalenze.
In aggiunta alle disposizioni già menzionate, il trattato bilaterale tra Italia e Panama sulla doppia tassazione comprende ulteriori regole per la tassazione di specifiche categorie di reddito.
Secondo l’articolo 14 della Convenzione, i guadagni ottenuti da un residente di uno stato contraente per servizi forniti nell’altro stato sono tassabili nel paese di residenza del fornitore del servizio. Inoltre, l’articolo 17 specifica che i redditi derivanti da attività artistiche o sportive svolte da residenti di uno degli stati contraenti sono soggetti a imposizione nel paese in cui si svolge l’attività.
La Convenzione stabilisce, inoltre, un principio generale per cui i redditi non direttamente trattati nell’accordo sono soggetti a imposizione esclusivamente nel paese di residenza del percettore.
Scarica il Trattato bilaterale tra Italia e Panama sulla doppia tassazione PDF